Competenza territoriale per le obbligazioni pecuniarie. Nulla di scontato, la questione viene rimessa alle Sezioni Unite
Avv. Paolo Accoti – La questione oggetto della ordinanza interlocutoria non è di poco conto, considerato che il contezioso in siffatta materia (adempimento delle obbligazioni pecuniarie) è piuttosto rilevante, ed assorbe gran parte del contenzioso nei diversi gradi di giudizio.
Del “luogo dell’adempimento” dell’obbligazione pecuniaria, si occupano il III e IV comma dell’art. 1182 c.c., che statuisce come: “… L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri…
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Fonte: Studio Cataldi – News giuridiche